tubi  d'acqua  e gas, vanno posti alla distanza  di almeno un metro dal confine


 

Cass., 04.03.1983, n. 1625, in Giur. it., 1984, I, 1, pag. 1214

 

La  disciplina  posta dal cpv. dell'art. 889 c. c., secondo cui per i  tubi  d'acqua  pura  o lurida e per quelli di gas, deve osservarsi la distanza  di almeno un metro dal confine, è applicabile anche ai tubi di  riscaldamento e circolazione d'acqua, esclusione fatta per i tubi di un edificio condominiale.